Art. 6.
(Rilascio del contrassegno disabili temporaneo).

      1. Qualora il competente ufficio della ASL accerti che il richiedente è affetto temporaneamente da una o più delle patologie di cui all'articolo 5, rilascia certificazione dalla quale risulta la patologia da cui il richiedente è affetto, nonché il tempo previsto per la guarigione o per un miglioramento della mobilità.